PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. Al fine di assicurare un adeguato livello di tutela e di valorizzazione del patrimonio paesaggistico-ambientale, le regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 135 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, procedono all'aggiornamento dello strumento normativo di pianificazione paesaggistico-territoriale, di seguito denominato «piano paesaggistico regionale», nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 2.
(Piano paesaggistico regionale. Procedure).

      1. Al fine di promuovere, a tutti i livelli, l'adeguamento e l'omogeneità degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono costituite, con atto regionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le conservatorie provinciali per la tutela del paesaggio, con compiti di partecipazione e proposta nei processi di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale.

      2. Le procedure di redazione della proposta di piano paesaggistico territoriale, nonché quelle di adozione e di approvazione dello stesso, devono, in particolare, prevedere:

          a) l'affissione della proposta di piano negli albi comunali e provinciali di tutti i

 

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comuni e le province interessati per un periodo di due mesi;

          b) forme di concertazione istituzionale e di partecipazione di tutti i soggetti interessati e delle associazioni di protezione ambientale portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Misura di salvaguardia).

      1. Fino all'approvazione da parte di ciascuna regione del piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 1, e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di realizzare nuove opere soggette a concessione o ad autorizzazione nell'ambito di territori costieri compresi entro la fascia dei trecento metri dalla linea di battigia marina, nonché di approvare, sottoscrivere o rinnovare accordi di programma, strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica o convenzioni di lottizzazione aventi ad oggetto i medesimi ambiti territoriali.
      2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi, la sagoma o la volumetria degli edifici e non ne modifichino la destinazione d'uso o il numero di unità immobiliari.

Art. 4.
(Studio di compatibilità paesistico-ambientale).

      1. I piani urbanistici comunali relativi ai territori compresi entro la fascia dei mille metri dalla linea di battigia marina devono contenere lo studio di compatibilità paesistico-ambientale, quale documento finalizzato a:

          a) supportare le scelte di pianificazione territoriale e urbanistica in relazione

 

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al complesso delle risorse paesistico-ambientali del territorio comunale;

          b) individuare, per gli ambiti trasformabili, le caratteristiche urbanistico-edilizie dei nuovi insediamenti in relazione ai livelli di compatibilità e sostenibilità delle trasformazioni rispetto allo stato dell'ambiente e ai caratteri paesaggistici;

          c) definire i criteri guida per la verifica di compatibilità paesistico-ambientale da porre a base dell'elaborazione dei piani attuativi.

Art. 5.
(Funzioni autorizzatorie).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni autorizzatorie di cui all'articolo 146, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come da ultimo modificato dal presente articolo, spettano esclusivamente alle regioni.
      2. All'articolo 146 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «o all'ente locale al quale la regione ha delegato le funzioni» sono soppresse;

          b) il comma 3 è abrogato;

          c) al comma 10, al primo periodo, le parole: «alla regione» sono sostituite dalle seguenti: «alla soprintendenza competente» e il terzo periodo è soppresso;

          d) al comma 14, secondo periodo, le parole: «alla regione e» sono soppresse.